Art. 8.
(Organi del Centro).

      1. Il consiglio di amministrazione del Centro è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Tre dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
      3. Il collegio sindacale del Centro, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal Centro.
      5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Centro ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.